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Quando e perché occorre fare una valutazione del “rischio stradale”: norme e sentenze.

Le aziende con persone e mezzi su strada devono effettuare una valutazione del rischio stradale sul lavoro, in quanto tenute per legge (anche se il D.Lgs. 81/2008 non lo cita esplicitamente). I Datori di lavoro possono infatti rischiare condanne anche a causa di incidenti stradali che vedono coinvolti i propri dipendenti. Occorre quindi provvedere a valutare e trattare il rischio. E, per le realtà più complesse, è opportuno seguire le linee guida dello standard “ISO 39001” (con o senza certificazione).


Premessa

Qualsiasi tipo di organizzazione (Ente o Azienda), in ogni contesto, ha la necessità di massimizzare efficienza e qualità dei propri processi, garantendo al contempo la sicurezza dei propri dipendenti. Quelle aventi numeri significativi in termini di siti, dipendenti, veicoli e percorrenze annue su strada devono occuparsi, tra i vari aspetti, anche di quello legato alle attività lavorative al di fuori del “perimetro aziendale”.

Che si tratti di “semplice” mobilità di tipo pendolare, di lavoro svolto quotidianamente su strada dagli operatori dei diversi servizi, o delle necessità specifiche di mobilità di chi ricopre funzioni dirigenziali e di rappresentanza, è necessario, oltre che opportuno, assicurarsi che ogni persona si attenga scrupolosamente alle disposizioni aziendali e che sia inoltre in possesso di competenze per il lavoro su strada specifiche per il proprio incarico. Il tutto deve essere opportunamente gestito da chi riveste responsabilità di gestione della mobilità e della sicurezza in ambito aziendale (dal Datore di Lavoro all’HSE Manager, dall’RSPP al fleet manager, per finire con il mobility manager).

Se i Datori di lavoro trascurano il trattamento del “rischio stradale” possono incorrere in pesanti conseguenze dal punto di vista giudiziario. In questo articolo vi illustro il tutto con ordine.

Il D.Lgs. 81/2008 ed il Decreto 231/2001

Di persone che lavorano in strada ce ne sono tante: da chi trasporta persone e merci a chi si occupa di servizi e manutenzioni; dalle Forze dell’Ordine ai servizi di emergenza, e potrei continuare a lungo. E dai dati INAIL sappiamo che l’incidente stradale è la prima causa di morte sul lavoro.

Il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008) non tratta esplicitamente questo tema, ma ci dice (art. 28) che ogni datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, ed a prendere adeguate misure a tutela della loro salute e della loro sicurezza.

Quindi, per le aziende che hanno persone che lavorano (anche) su strada, la valutazione del rischio stradale dovrebbe essere preminente. Eppure, spesso non è così. Quale è il motivo? Una possibile spiegazione è che l’infortunio sul lavoro che si manifesta come incidente stradale può essere visto come un qualcosa che avviene “al di fuori” della sede di lavoro, e quindi l’accertamento delle responsabilità viene ricondotto al comportamento del lavoratore alla guida di un eventuale veicolo (per il quale, lavoro o meno, ha comunque bisogno di una patente). Peraltro, e questo è vero, la strada è un ambito nel quale il datore di lavoro non ha certo la piena gestione di ogni elemento (a differenza dei luoghi di lavoro veri e propri), e non può dunque definirne in totale autonomia procedure ed istruzioni operative.

Spesso, in modo sbrigativo (ma sbagliato), nel DVR dell’azienda si inserisce un breve richiamo sul fatto che i lavoratori con mansioni che prevedono anche la guida di veicoli su strada devono essere in possesso di idonea patente di guida e devono rispettare il Codice della Strada. Questo approccio limitato mette però gli stessi datori di lavoro in una situazione di rischio in caso di incidenti stradali nei quali dovesse essere coinvolto un loro lavoratore.

Il Decreto Legislativo n. 231 del 2001 ha poi introdotto nel diritto italiano la responsabilità amministrativa delle imprese per determinati reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’azienda da amministratori, dirigenti, dipendenti o terzi mandatari. Questo regime si applica anche agli incidenti stradali avvenuti in occasione di lavoro, configurando potenzialmente la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per omicidio colposo e lesioni colpose derivanti dalla violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro (in aggiunta alle eventuali responsabilità accertate in capo al conducente del veicolo). Per limitare tale responsabilità, le imprese possono adottare un Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) ai sensi del Decreto 231, che, se adeguatamente implementato, può permettere l’esclusione o la limitazione della responsabilità.

La posizione di INAIL

Nel fascicolo “LE ATTIVITÀ ESTERNE – Valutazione dei rischi per attività svolte presso terzi” (2014), INAIL ha scritto esplicitamente che:

(…) gli incidenti stradali vanno considerati a pieno titolo come un effettivo rischio lavorativo, in un contesto in cui la strada rappresenti il luogo di lavoro e il veicolo potrebbe configurarsi come una attrezzatura.

Sempre nello stesso documento, INAIL specifica quanto segue.

In relazione a tali rischi, come detto da valutare nell’ambito del DVR, si configurano come fonti di rischio:

  • le condizioni e l’efficienza del veicolo (manutenzione periodica, dotazioni di dispositivi di sicurezza, equipaggiamenti a bordo, ecc.);
  • le condizioni psico-fisiche del conducente (fattore umano);
  • le condizioni meteorologiche e di viabilità che s’incontreranno durante il tragitto (fattore strada).

Tali fattori, in sede di DVR, dovranno essere ridotti attraverso l’adozione di idonee misure di prevenzione; conseguentemente, alcuni obblighi in capo al DL emergono immediatamente:

  • fornire un parco macchine verificato, adeguato e collaudato nei termini di legge;
  • fornire strumenti di gestione del parco auto;
  • responsabilizzare i lavoratori (specie nel caso di utilizzo di mezzi privati: polizze kasko, ecc.).

Rimando alla consultazione del fascicolo per ulteriori approfondimenti.

Le sentenze

In diverse sentenze degli ultimi anni riguardanti casi di incidenti stradali avvenuti in occasione di lavoro è stata riconosciuta la responsabilità degli stessi datori di lavoro, a causa di una lacunosa gestione degli aspetti relativi alla sicurezza dei veicoli e degli spostamenti, spesso anche in presenza di adempimenti legali (es. su revisioni, patenti, ecc.) formalmente in regola. Elenco di seguito alcuni degli articoli di Puntosicuro.it in cui l’avv. Rolando Dubini e l’avv. Anna Guardavilla hanno commentato varie sentenze in merito. Vi invito a leggere questi articoli, per comprendere bene come il rischio di trascurare il tema da parte dei Datori di Lavoro sia molto pericoloso.

Le principali normative applicabili

Per i Datori di lavoro, RSPP ed HSE manager, riporto di seguito un elenco minimo (non esaustivo) delle principali norme che in ogni caso vanno considerate.

  • D. Lgs. 81/2008
    Testo Unico per la Salute e la Sicurezza sul lavoro
  • D. Lgs 285/1992
    Codice della Strada
  • Legge 125/2001; Intesa Conferenza Stato – Regioni del 16/03/2006
    Divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi.
  • Intesa Conferenza Stato – Regioni del 30/10/2007
    Lavori/mansioni per i quali diviene obbligatoria la visita preventiva e periodica finalizzata all’accertamento di un eventuale uso di sostanze stupefacenti.
  • Reg. (UE) 2020/1054; D. Lgs. n. 234/2007
    Rispetto dei tempi di guida e di riposo. Attuazione della direttiva 2002/15/CE (organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti).
  • Dir. 2003/59/CE, recepita con il D. Lgs. 286/2005.
    Carta di qualificazione del conducente
  • D.Lgs. 286/2005; Direttiva 2014/47/UE
    Fissaggio dei carichi: le figure coinvolte ed i requisiti tecnici
  • Decr. Intermin. 22/01/19
    Procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico.
  • Legge 23/03/2016
    Introduzione del reato di omicidio stradale.
  • Regolamento ADR
    European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road. (ADR)

Come intervenire per valutare e gestire il “rischio stradale”?

Abbiamo capito fin qui che è necessaria una gestione attiva da parte dei datori di lavoro in tema di spostamenti aziendali, che deve riguardare non solo la corretta tenuta dei mezzi ma anche (e soprattutto) una specifica valutazione del rischio stradale e la definizione di un regole e prescrizioni da dare ai dipendenti. Con riferimento al “come” fare una valutazione di rischio stradale, a questo link ne parlo più in dettaglio.

Aggiungo che vari studi hanno inoltre evidenziato il problema dei costi economici derivanti dagli incidenti stradali sul lavoro. Non entro nel dettaglio dei numeri, che cambiano naturalmente in base al tipo di organizzazione in esame, ma evidenzio che un incidente stradale sul lavoro non solo produce i costi ad esso direttamente imputabili (spese di riparazione, penali per consegne o servizi ritardati, ecc.), ma comporta anche pesanti oneri differiti (come i rincari assicurativi) o indiretti (mancata disponibilità per un certo periodo di persone o mezzi, danno di immagine aziendale, ecc.). Per non parlare del sempre possibile rischio di lunghi ed onerosi contenziosi legali.

Oltre al “DVR stradale”, che “mette in regola” il Datore di lavoro riguardo alla normativa, è quindi spesso opportuno porsi in modo proattivo, implementando il proprio sistema di gestione aziendale in modo da beneficiare (anche economicamente) dei benefici dati dal trattamento del rischio stradale. Nello specifico, è utile seguire i requisiti dello standard ISO 39001, che può essere adottato da qualsiasi tipo di organizzazione: aziende private, gestori di reti stradali, Enti Pubblici, ecc.

La certificazione ISO 39001 è conseguibile da organizzazioni di qualsiasi tipo e dimensione. Ma, in particolare, essa assume senso ed utilità per le aziende di dimensioni medio-grandi, responsabili della presenza su strada di un gran numero di persone (dipendenti o meno) e mezzi (di proprietà o meno). Ed è inoltre particolarmente indicata per imprese già dotate di sistemi di gestione conformi agli standard ISO 9001 e ISO 45001. Peraltro, l’approccio di un sistema organizzativo conforme ai requisiti della norma ISO 39001 è orientato alla tutela dell’incolumità non solo dei dipendenti di una data organizzazione, ma anche di tutti gli utenti della strada rispetto ai quali le attività dell’organizzazione possono avere un impatto. La certificazione di un sistema di gestione conforme a questo standard, quindi, si sposa bene anche con quelle associate ai modelli organizzativi orientati alla tutela ed al rafforzamento della responsabilità amministrativa e della responsabilità sociale d’impresa (D. Lgs 231/2001, certificazione SA8000, ecc.).

Per approfondimenti sullo standard ISO 39001, rimando a questo link.

Conclusioni

In definitiva, per le aziende di maggiori dimensioni risulta fondamentale affrontare in modo serio il problema della sicurezza dei propri dipendenti negli spostamenti su strada, sia che si tratti di viaggi effettuati con flotte aziendali (di proprietà o a noleggio), che in caso di auto di proprietà degli stessi dipendenti. Ai benefici che i dipendenti percepiscono in termini di riduzione del rischio stradale si sommano i vantaggi per i datori di lavoro ottenibili a livello di tutela legale e di riduzione costi.

Come consulente, mi dedico a sostenere organizzazioni di medie e grandi dimensioni nell’elaborazione di piani specifici finalizzati a migliorare l’efficienza gestionale mediante la riduzione del rischio stradale.

Se occorre, contattatemi pure per un confronto!