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Dati INAIL sugli infortuni sul lavoro. Prima causa di morte: gli incidenti stradali!

Il 14/10/2024 INAIL ha pubblicato (con ritardo rispetto al solito, e senza dati di dettaglio) la consueta Relazione Annuale sugli infortuni sul lavoro, fonte molto utile per l’analisi del fenomeno. Nonostante la scarsità dei dati presenti nell’ultima Relazione annuale, posso comunque affermare, grazie ai dati degli anni precedenti, che la prima causa di morte sul lavoro è data dagli incidenti stradali. Ma occorre capire bene cosa dicono i dati. Qui vi spiego tutto nel dettaglio.


Il processo di analisi degli infortuni fatto da INAIL

Vista la confusione che si fa spesso quando si diramano i numeri sugli incidenti sul lavoro, chiarisco subito una cosa, utile a chi legge per comprendere bene di cosa parliamo. I dati che analizzo (e che vi riporto nel seguito) sono quelli relativi agli infortuni cosiddetti accertati positivi da INAIL, e riportati ogni anno nella Relazione Annuale. Generalmente questi dati sono preceduti di qualche mese da quelli relativi alle denunce di infortunio, che possono dare un’idea dell’andamento del fenomeno, ma che non vanno utilizzati per le analisi (ed è bene che anche i formatori ed i giornalisti sappiano bene cosa riportano nei loro contenuti, e lo mettano bene in evidenza). Solo alcuni degli infortuni denunciati diventano poi accertati positivi. Quindi, fate bene attenzione ai dati che leggete, analizzate e diffondete.

Ad esempio, nel 2022, le denunce di infortunio mortale sono state 1.208, ma gli infortuni mortali accertati positivi sono stati solo 606. E lo scrive la stessa INAIL, in due punti specifici della stessa pagina della relazione (cfr. pag. 3 della relazione che allego, e che trovate anche qui Relazione annuale 2022 – INAIL). Quindi il problema è che solo la metà (all’incirca) degli infortuni denunciati sono poi accertati positivi (vedi anche tabella B4 della relazione annuale). E va anche considerato che alcune istruttorie richiedono molto tempo, per cui i numeri sugli infortuni accertati impiegano alcuni anni per “consolidarsi” (ma parliamo di poche decine di casi). In ogni caso, se volete avventurarvi in questo mondo, vi rimando a questo link, con tutte le Relazioni Annuali INAIL.

La classificazione degli infortuni fatta da INAIL.

Devo ora spiegare un altra questione, relativa alla classificazione degli infortuni che fa INAIL. Nello specifico, abbiamo:

  • Infortuni in occasione di lavoro senza mezzo di trasporto;
  • Infortuni in occasione di lavoro con mezzo di trasporto;
  • Infortuni in itinere senza mezzo di trasporto;
  • Infortuni in itinere con mezzo di trasporto.

Vi chiarisco meglio di cosa stiamo parlando.

Gli infortuni “in occasione di lavoro” (con o senza mezzo di trasporto).

Quando parliamo di infortuni sul lavoro pensiamo spesso a situazioni analoghe ad un incidente in fabbrica o ad una caduta da un ponteggio. Situazioni cioè che avvengono, tipicamente, in un luogo ben definito (quindi: senza mezzo di trasporto), e durante l’orario lavorativo (si dice più precisamente: in occasione di lavoro).

In realtà gli infortuni in occasione di lavoro possono avvenire anche con mezzo di trasporto, come ad esempio nei casi seguenti.

  • Incidenti con Veicoli Commerciali: coinvolgono camion, furgoni o altri veicoli utilizzati per trasportare merci;
  • Incidenti con Mezzi Pubblici: includono autobus, tram e altri mezzi di trasporto pubblico;
  • Incidenti con Veicoli di Emergenza: coinvolgono ambulanze, veicoli dei vigili del fuoco o della polizia in servizio, ecc.;
  • Incidenti con Veicoli Aziendali: coinvolgono auto o altri veicoli di proprietà dell’azienda, utilizzati dai dipendenti per ragioni lavorative;
  • Incidenti con Motocicli e Scooter: coinvolgono veicoli utilizzati per consegne rapide o servizi di food delivery;
  • Incidenti con Veicoli Agricoli: coinvolgono trattori e altri veicoli utilizzati in attività agricole (ma che si spostano anche su strade pubbliche);
  • Incidenti durante il Trasporto di Materiali Pericolosi: coinvolgono veicoli che trasportano sostanze chimiche, gas o altri materiali pericolosi;
  • Incidenti con Veicoli Speciali: coinvolgono gru mobili, veicoli per il traino, ecc., utilizzati in specifiche attività lavorative.

Gli infortuni visti non vanno confusi con quelli in itinere, che hanno un significato diverso.

Gli infortuni “in itinere” (con o senza mezzo di trasporto).

È considerato infortunio in itinere l’incidente verificatosi durante il “normale” percorso:

  • di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
  • che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore è titolare di più rapporti lavorativi;
  • di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale.

Tipicamente un infortunio in itinere avviene con mezzo di trasporto (es. per un incidente avvenuto durante uno spostamento in auto, in scooter o in bici), ma esiste anche il caso, più raro, di un infortunio in itinere che avviene senza mezzo di trasporto (es. una caduta per inciampo sul marciapiede durante uno spostamento a piedi).

Visto che ci siamo, ne approfitto per aggiungere, per gli interessati, due parole sul tema degli indennizzi relativi agli infortuni in itinere.

  • Perché l’infortunio sia ammesso ad indennizzo è necessario che durante lo spostamento non ci siano state interruzioni o deviazioni del percorso del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate (l’interruzione e la deviazione si intendono “necessitate” quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti).
  • L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, sempre purché sia necessitato.
  • L’infortunio in itinere rientra in quelli tutelati da Inail anche durante un permesso per motivi personali, anche se si tratta di lavoro svolto in smart working (rimando all’ordinanza 18659/2020 della Corte di Cassazione).
  • Non sono indennizzati gli infortuni in itinere se sono causati direttamente dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni. E non sono indennizzati neanche nei casi in cui il conducente sia sprovvisto della patente di guida.
  • Se ad essere coinvolto in un incidente è il lavoratore che professionalmente opera percorrendo tratti stradali, come l’autotrasportatore, l’infortunio non è considerato in itinere, ma infortunio sul lavoro (rimando al sito laleggepertutti.it per ulteriori chiarimenti sulla questione).

L’analisi dei dati

Premesso tutto quanto sopra, vediamo come analizzare i dati.

Prima questione: su quali numeri ragioniamo? A mio parere ha più senso ragionare sui numeri degli infortuni accertati “positivi”, piuttosto che su quelli relativi alle denunce di infortunio, in quanto ognuno di questi casi è stato analizzato e validato da INAIL, e quindi a mio parere costituisce un dato più solido.

Seconda questione: come analizziamo questi numeri? Prendiamo i dati di INAIL (dalle famose Relazioni Annuali), con riferimento agli infortuni accertati positivi, e tra questi andiamo a vedere i dati di dettaglio in base alla modalità di accadimento (infortuni in occasione di lavoro o in itinere) ed all’uso o meno del mezzo di trasporto. In pratica, organizziamo i numeri secondo lo schema seguente.

Una volta organizzati i numeri, possiamo fare le analisi.

Io raccolgo i dati delle Relazioni Annuali ormai da diversi anni, e questo mi consente di mostrarvi una lunga serie storica. Nei grafici che seguono vedete, in sequenza:

  • Infortuni sul lavoro (mortali e non): valori assoluti, suddivisi in base alla modalità di accadimento ed all’uso o meno del mezzo di trasporto.
  • Infortuni sul lavoro (mortali e non): ripartizione percentuale in base alla modalità di accadimento ed all’uso o meno del mezzo di trasporto.
  • Infortuni sul lavoro (solo casi mortali): valori assoluti, suddivisi in base alla modalità di accadimento ed all’uso o meno del mezzo di trasporto.
  • Infortuni sul lavoro (solo casi mortali): ripartizione percentuale in base alla modalità di accadimento ed all’uso o meno del mezzo di trasporto.

E qui arriviamo finalmente al punto. Analizzando la serie storica, e tralasciando i dati del 2020 e del 2021 (poco significativi per questa analisi, visto che gli spostamenti in quegli anni erano limitati a causa della pandemia da Covid-19), faccio notare che l’uso del mezzo di trasporto è presente solo nel 15% dei casi complessivi (infortuni mortali e non), ma ben nel 50-60% dei soli infortuni mortali.

Per cui, è possibile affermare che gli incidenti mortali sono la prima causa di morte sul lavoro.

I dati INAIL relativi agli infortuni del 2023

Il 14 ottobre 2024 INAIL ha pubblicato la consueta Relazione Annuale, relativa ai dati sugli infortuni sul lavoro dell’anno precedente. Normalmente, questa relazione è accompagnata da una appendice statistica, preziosa fonte di dati che consulto periodicamente per analizzare il fenomeno del “rischio stradale”, e sulla quale mi baso per costruire i grafici che trovate in questa pagina. Nella pagina della Relazione annuale in questione, tuttavia, questa appendice statistica ad oggi è assente, per cui mi mancano alcuni dati per aggiornare al 2023 i grafici riportati in questa pagina. Nella speranza che tale appendice sia pubblicata presto, riporto comunque quel poco che è scritto, sul tema, nella Relazione Annuale in questione.

Nel 2023 gli infortuni riconosciuti sul lavoro sono stati 375.578 (il 64% delle denunce), di cui il 18,1% “fuori dall’azienda” (cioè “in occasione di lavoro con mezzo di trasporto” o in itinere). Restano da definire ancora 29 mila casi in istruttoria. Gli infortuni mortali accertati sul lavoro sono stati 550 (il 48% delle denunce), di cui il 52,2% “fuori dall’azienda” (cioè “in occasione di lavoro con mezzo di trasporto” o in itinere); 51 i casi ancora in istruttoria.

Focus: gli infortuni sul lavoro in orario notturno.

Aggiungo ora una breve nota di approfondimento relativa agli infortuni sul lavoro in orario notturno.

Nel 2024 INAIL ha poi pubblicato un opuscolo dedicato all’approfondimento degli infortuni avvenuti in orario notturno. Riprendo un paio di passaggi da questo rapporto.

  • … gli infortuni notturni con mezzo di trasporto coinvolto rappresentano, nel quinquennio, il 21% delle denunce e ben il 60% dei casi mortali. Le stesse percentuali riferite a tutti gli infortuni (diurni e notturni) sono inferiori e pari al 14% e al 36%. L’uso del mezzo di trasporto per lavorare o per tornare/andare al lavoro risulta particolarmente rischioso nei casi più gravi che esitano in decesso” (pag. 13 del rapporto)
  • Per gli infortuni in itinere (…) è il lunedì il giorno che presenta la maggior frequenza (19% media del quinquennio) quasi ad indicare il maggior affaticamento del lavoratore che si mette in viaggio (per lo più con il proprio mezzo) per andare e tornare dal lavoro” (pag. 23 del rapporto).

I dati, quindi, evidenziano quanto il buon senso già suggerisce a molti, e cioè la presenza, anche tra chi lavora di notte, del cosiddetto “rischio stradale”. Aspetto importante, che datori di lavoro ed RSPP devono considerare nelle loro valutazioni del rischio.

Lavoriamo insieme per ridurre il “rischio stradale” sul lavoro!

Mi auguro che tutto quanto sopra abbia dato un po’ di risposte a chi è curioso di conoscere meglio questo tema (ad esempio, consulenti e formatori, ma anche giornalisti, che spesso mostrano i dati senza chiarire bene se i numeri fanno riferimento a infortuni accertati o solo denunciati). Vi invito a fare ampio uso delle informazioni, dei dati e dei grafici che ho riportato, condividendoli singolarmente o anche integralmente con un link a questa pagina. Si tratta di un lavoro che porto avanti da tempo, e mi fa piacere sapere che può essere di aiuto a chi vuole studiare il problema, per capire come affrontarlo.

Mi rivolgo ora a Datori di Lavoro, RSPP ed HSE manager. Come avrete notato, pur essendo la prima causa di morte sul lavoro, il “rischio stradale” non è (stranamente) trattato in modo esplicito nel D.Lgs. 81/2008, a differenza di tante altre tipologie di rischio (rumore, vibrazioni, agenti fisici, ecc.). E’ pur sempre vero che lo stesso decreto prevede che ogni Datore di Lavoro deve fare in modo che la sicurezza e la salute dei propri lavoratori siano garantite per tutte le attività e mansioni da essi svolte, provvedendo, a tale scopo, alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Ora, se avete lavoratori che passano quotidianamente del tempo su strada (anche senza considerare la fase di itinere), vi invito ad integrare il vostro DVR con una valutazione specifica sul “rischio stradale” (cosa sulla quale posso darvi supporto), ricordandovi che, in assenza di tale valutazione, c’è il rischio serio di conseguenze di natura penale in caso di incidenti stradali che vedano coinvolti i vostri lavoratori (ed eventuali terze persone).

Infine, mi rivolgo alla classe politica. Visti i numeri, sarebbe auspicabile una iniziativa seria e concreta da parte del Parlamento o dei Ministeri competenti (Lavoro, Salute e Trasporti). Se avete a cuore la questione, aggiornate per favore il D.Lgs. 81/2008 inserendo una sezione specifica sul “rischio stradale”!