In questo post analizzo il quadro normativo e giurisprudenziale sugli autovelox, con particolare attenzione alle regole introdotte dal D.M. 11/04/2024, alle sentenze della Cassazione ed al decreto in arrivo per le procedure di omologazione. Offro spunti pratici per i Comuni interessati a installare dispositivi in conformità alla normativa. Con Trafficlab possiamo supportarvi con monitoraggi di traffico e velocità e con analisi di dati storici su flussi di traffico ed incidenti. Leggete qui per una panoramica sul tema (e contattatemi per ogni evenienza!)
Premessa: autovelox e sicurezza stradale: come orientarsi nel quadro normativo.
Negli ultimi mesi, il tema degli autovelox è stato al centro di importanti cambiamenti normativi e giurisprudenziali, che hanno generato numerosi ricorsi da parte di chi ha ricevuto le sanzioni per il superamento dei limiti.
Ho scritto questo articolo per fornire agli amministratori comunali una panoramica chiara e completa del quadro normativo, delle implicazioni pratiche e dei passi necessari per presentare richieste di autorizzazione in conformità alle disposizioni correnti.
Che si tratti di valutare l’installazione di nuovi autovelox o di adeguare quelli già presenti sul territorio, è fondamentale agire nel rispetto della normativa per garantire efficacia e legittimità degli interventi.
Per capire bene il tutto è utile procedere in ordine cronologico, a partire da quanto prevede il Codice della Strada, emanato nel 1992.
1992: Il “Nuovo” Codice della Strada.
Art. 45, comma 6: omologazione ed approvazione.
L’articolo 45, comma 6, del Codice della Strada stabilisce che le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità devono essere costruite in modo tale da garantire l’affidabilità delle misurazioni e devono essere approvate e omologate dal Ministero dei Trasporti. Questo significa che la legge prevede due fasi distinte: l’approvazione dei dispositivi, che è attualmente regolamentata ed è di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e l’omologazione, che dovrebbe garantire che ogni dispositivo rispetti determinati standard tecnici prima di essere messo in commercio e utilizzato. Tuttavia, non esiste ancora oggi un decreto attuativo che disciplini questa omologazione secondo regole precise (anche se, come vedremo, pare sia allo studio).
A differenza di altri strumenti di misurazione utilizzati in ambito fiscale, sanitario o industriale, per i quali esistono normative metrologiche definite a livello nazionale ed europeo, gli autovelox non hanno mai ricevuto una regolamentazione equivalente. Questo ha portato a una situazione in cui i dispositivi vengono approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ma non risultano formalmente omologati secondo gli standard metrologici previsti per altri strumenti di misura.
Alcuni esperti sostengono che l’omologazione degli autovelox debba rientrare esclusivamente nelle competenze del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MiSE), in quanto strumenti di misura soggetti alle normative metrologiche nazionali e internazionali. Vengono citate a supporto fonti normative superiori, come il R.D. 23.08.1890 n. 7088, il D.Lgs. 22/2007, la Costituzione (art. 117, comma r) e il D.M. 93/2017. Secondo questa interpretazione, l’approvazione ministeriale non sarebbe sufficiente a garantire la conformità legale degli autovelox, poiché la loro funzione di misura richiederebbe una certificazione metrologica indipendente.
Questa incertezza normativa ha dato origine a numerose contestazioni legali. Alcune sentenze della Cassazione, come la numero 113 del 2015, hanno poi stabilito che gli autovelox devono essere sottoposti a verifiche di taratura periodiche per garantire l’affidabilità delle misurazioni (e proprio l’articolo in questione ha poi recepito questa indicazione). Per quanto questa situazione abbia portato a numerosi ricorsi e sentenze, fino a oggi non esiste una dichiarazione “ufficiale” che renda illegali gli autovelox in uso.
Sempre restando nel Codice della Strada, vi riporto cosa è scritto nel suo regolamento di attuazione.
Regolamento di attuazione, art. 192.
L’articolo 192 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada stabilisce le procedure di omologazione e approvazione per segnali, dispositivi e apparecchiature utilizzate per il controllo del traffico e l’accertamento delle violazioni, ma neanche questo risolve la questione dell’omologazione degli autovelox. Secondo l’articolo 192, per ottenere l’omologazione o l’approvazione, un produttore deve presentare una domanda all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale (ora facente capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), allegando una relazione tecnica, certificazioni di enti riconosciuti e prototipi del dispositivo. Il Ministero, avvalendosi anche del parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, effettua le necessarie verifiche e, in caso di esito positivo, omologa il prototipo, autorizzandone la produzione e commercializzazione.
Il problema è che neanche il Regolamento di Attuazione specifica alcun criterio metrologico per l’omologazione degli autovelox, né stabilisce regole precise per le verifiche tecniche che questi dispositivi dovrebbero superare prima di essere dichiarati conformi.
Regolamento di attuazione, art. 345.
L’articolo 345 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada fornisce poi indicazioni sul funzionamento e sull’approvazione delle apparecchiature utilizzate per il controllo della velocità, ma neanche questo risolve la questione dell’omologazione. Tuttavia, aiuta a chiarire alcuni aspetti chiave sul loro utilizzo e sulle condizioni richieste affinché siano ritenute valide ai fini delle sanzioni.
Il primo comma stabilisce che le apparecchiature devono essere costruite in modo da fissare con chiarezza e certezza la velocità di un veicolo in un dato momento, garantendo al contempo il rispetto della riservatezza dell’utente. Nel secondo comma si specifica che le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). Viene inoltre stabilito che, in fase di approvazione, deve essere applicata una riduzione del 5% al valore della velocità rilevata, con un minimo di 5 km/h, per compensare l’errore strumentale. Il terzo comma introduce una modalità alternativa di controllo della velocità, basata sulle annotazioni cronologiche dei biglietti autostradali, che consente di determinare la velocità media su un tratto di strada in base alla distanza percorsa e al tempo impiegato. Infine, il quarto comma stabilisce che solo gli organi di polizia stradale hanno la gestione e la disponibilità delle apparecchiature per il rilevamento della velocità.
In sintesi, l’articolo 345 conferma che gli autovelox devono essere approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ma non menziona in alcun modo l’omologazione secondo standard metrologici. La norma si concentra piuttosto sulla definizione delle tolleranze strumentali e sulle condizioni d’uso, senza entrare nel merito delle procedure di certificazione che sarebbero necessarie per garantire una misurazione legalmente incontestabile.
Gli articoli che ho riportato sono rimasi immutati fin dall’emanazione del Codice (fatta salva la precisazione sulla taratura all’art. 45 comma 6). Veniamo ora ad anni più recenti.
2015: la Corte Costituzionale dichiara che gli autovelox vanno sottoposti a taratura periodica.
Nel 2015, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 113/2015, ha evidenziato la necessità di garantire la corretta taratura e verifica periodica degli autovelox per tutelare i diritti degli automobilisti. La Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 45, comma 6, del Codice della Strada (nella versione vigente all’epoca, come anticipato), nella parte in cui non prevedeva l’obbligo di verifiche periodiche di funzionalità e taratura per gli strumenti di rilevazione della velocità. Questa sentenza ha stabilito un principio fondamentale: un autovelox non può essere considerato affidabile senza un controllo regolare delle sue misurazioni, e di conseguenza, multe basate su apparecchiature non verificate potrebbero risultare contestabili. E questo è, naturalmente, un punto rispetto al quale i Comuni devono prestare attenzione.
2017: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) fissa le regole per l’approvazione e la verifica degli autovelox.
Nel 2017 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha emanato il Decreto Ministeriale n. 282/2017, che ha introdotto norme specifiche sulle procedure di approvazione e verifica periodica dei dispositivi di rilevazione della velocità.
I punti principali del decreto sono:
- Approvazione del prototipo: in assenza di una normativa specifica per l’omologazione, i dispositivi vengono approvati ai sensi dell’art. 192, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
- Obbligo di verifiche periodiche: ogni dispositivo deve essere sottoposto a controlli regolari di funzionalità e taratura almeno una volta all’anno.
- Definizione delle procedure: vengono stabilite le modalità di verifica e i criteri per la segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale.
Con questa normativa, si è cercato di rendere più chiara e trasparente la gestione degli autovelox, riducendo i margini di contestazione legati alla mancanza di controlli sulle apparecchiature. Ma non è stato risolto il “buco normativo” sull’omologazione.
2019: la Corte di Cassazione chiarisce dove si possono installare gli autovelox fissi su strade urbane.
Questa sentenza non riguarda approvazione o omologazione, ma è utile da conoscere. Con la sentenza n. 16622/2019, la Suprema Corte ha stabilito che questi dispositivi possono essere utilizzati solo su strade urbane di scorrimento, ovvero quelle che rispettano tutti i criteri definiti dall’art. 2, comma 2, lettera D del Codice della Strada. Se una strada non possiede tutte le caratteristiche richieste (corsie separate, banchina, marciapiedi, ecc.), l’installazione di un autovelox fisso è considerata illegittima, e di conseguenza, le multe emesse su tali strade possono essere annullate.
2020: Il MIT, con una circolare, dichiara che omologazione e approvazione sono sostanzialmente equivalenti.
Nella Circolare 8176 dell’11/11/2020, il Ministero afferma:
La differenza tra un procedimento di omologazione e uno di approvazione è da ricercarsi unicamente nel fatto che per il primo esistono le relative norme tecniche di riferimento, europee e/o italiane, specifiche per la funzione fondamentale svolta dal dispositivo/sistema, mentre per il secondo manca tale riferimento. Ciò non significa che nel caso dell’approvazione non si seguano procedure standardizzate e non vengano verificate le funzionalità e i requisiti dei medesimi dispositivi, in modo omogeneo. Pertanto, una volta approvati, i dispositivi possono essere utilizzati per l’accertamento delle violazioni, parimenti a quelli omologati.
e poi conclude:
In conclusione, per quanto detto sopra, i decreti di approvazione dei diversi sistemi di regolazione e controllo della circolazione e, in particolare, dei sistemi di misurazione della velocità, sono tecnicamente validi ed efficaci ai fini dell’accertamento del superamento del limite di velocità e della contestazione della relativa infrazione.
E vengo ora alle vicende più recenti.
Aprile 2024: il MIT fissa regole più stringenti su uso e collocazione degli autovelox.
Il decreto ministeriale dell’11 aprile 2024 stabilisce criteri più stringenti per l’uso e la collocazione degli autovelox fissi. Già in precedenza, i Comuni dovevano ottenere l’autorizzazione dalla Prefettura competente, corredando la richiesta con una relazione tecnica dettagliata. Con il nuovo decreto la documentazione richiesta si fa più rigorosa. Ad esempio, il tasso di incidentalità deve essere dimostrato con un’analisi approfondita degli incidenti avvenuti nel quinquennio precedente, specificandone tipologia e cause, con particolare attenzione alla velocità come fattore determinante. Il decreto introduce novità non solo per i nuovi dispositivi ma anche per quelli già installati. Gli autovelox fissi non potranno essere posizionati su strade urbane con limiti di velocità inferiori a 50 km/h (una misura che alcuni vedono come un ostacolo all’implementazione delle Città a 30 km/h). Sulle strade extraurbane, i dispositivi saranno consentiti solo dove il limite non è ridotto di oltre 20 km/h rispetto a quello standard previsto dal Codice della strada. Inoltre, tutte le prescrizioni relative a segnaletica e distanze sono state ulteriormente dettagliate. Entro un anno dall’entrata in vigore del decreto, anche gli autovelox esistenti dovranno adeguarsi alle nuove regole, pena la disinstallazione.
Aprile 2024: la Corte di Cassazione dichiara la nullità delle multe con autovelox non omologati.
L’ordinanza n. 10505/2024 della Corte di Cassazione (pdf), depositata il 19 aprile 2024, ha stabilito che le multe per eccesso di velocità rilevate con autovelox non omologati sono illegittime. La sentenza ha chiarito la distinzione tra “omologazione” e “approvazione”, sottolineando che la semplice approvazione di un dispositivo non è sufficiente a garantire la validità delle sanzioni. L’omologazione prevede una verifica tecnica approfondita che assicura la precisione e l’affidabilità dello strumento di rilevazione, mentre l’approvazione è un procedimento più semplice e meno rigoroso. Di conseguenza, per la legittimità delle sanzioni legate al superamento dei limiti di velocità, la presenza di un’autovelox omologato è un requisito imprescindibile. L’ordinanza richiama l’articolo 142, comma 6, del Codice della Strada, il quale stabilisce che le apparecchiature utilizzate per il rilevamento della velocità devono essere “debitamente omologate”.
Maggio 2024: La Corte di Cassazione si esprime sulla segnalazione della presenza di strumenti di controllo elettronico della velocità.
La sentenza n. 19377 del 14 maggio 2024 della Corte di Cassazione ha stabilito che non è più necessario indicare agli automobilisti la tipologia specifica di strumento utilizzato per il rilevamento della velocità, come autovelox o tutor. È sufficiente segnalare la presenza di un controllo elettronico della velocità. Questo cambiamento potrebbe influire sui comportamenti degli automobilisti, in particolare su chi tende a rallentare solo in prossimità dei cartelli di segnalazione.
Giugno 2024: per il Tribunale di Bari l’approvazione degli autovelox è sufficiente per fare controlli e multe.
A questa si aggiunge la sentenza n. 2774/2024 del Tribunale di Bari, emessa il 12 giugno 2024, che ribalta l’interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10505/2024 del 19 aprile 2024. Il Tribunale di Bari ha infatti dichiarato validi ed efficaci i decreti di approvazione dei diversi sistemi di misurazione della velocità, considerandoli sufficienti per l’accertamento delle infrazioni e la contestazione del superamento dei limiti.
E’ utile segnalare che le sentenze della Cassazione non hanno un valore vincolante al di fuori del caso specifico, il che significa che altri tribunali, o persino sezioni diverse della Cassazione, possono adottare orientamenti differenti. Se il contrasto tra le decisioni dovesse ampliarsi, la questione potrebbe essere portata davanti alle Sezioni Unite della Cassazione, che hanno il compito di dirimere i conflitti giurisprudenziali e fornire un orientamento più uniforme. Tuttavia, qualora le sentenze opposte rimanessero isolate, è possibile che la questione non venga deferita alle Sezioni Unite, lasciando spazio a interpretazioni disomogenee nei diversi tribunali.
Luglio 2024. La Corte di Cassazione ribadisce che approvazione e omologazione sono procedimenti diversi.
Con ordinanza 26/7/2024 n. 20913 (pdf), la seconda sezione della Cassazione Civile, considerato che il Comune controricorrente non ha offerto argomenti per discostarsi dalla precedente Cass. 10505/2024, cui rinvia integralmente, conferma che: è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, poiché la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non è equipollente giuridicamente all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142 co. 6 d.lgs. 285/1992. Si tratta infatti – ex artt. 142 co. 6 d.lgs. 285/1992 c.d.s. e 192 d.p.r. 495/1992 (regolamento di esecuzione del c.d.s.) – di procedimenti strutturalmente e funzionalmente diversi.
Luglio 2024: la Procura di Cosenza dispone il sequestro di numerosi autovelox perchè non omologati.
Nel luglio 2024, la Procura di Cosenza ha disposto il sequestro di numerosi autovelox T-EXSPEED v 2.0 installati in diverse città italiane, tra cui Venezia, Vicenza, Modena, Reggio Emilia, Pomarico, Cerignola, Pianezza, Piadena, Formigine, Arcola, Carlentini e San Martino in Pensilis. Le indagini hanno rivelato che questi dispositivi erano privi di omologazione e differivano dal prototipo depositato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La Polizia Stradale di Cosenza ha eseguito i sequestri, evidenziando che il prototipo approvato risultava diverso dalla versione fornita successivamente ai comuni interessati. Il legale rappresentante della società fornitrice è stato denunciato per frode nella pubblica fornitura.
Gennaio 2025: il Ministero dell’Interno sostiene che omologazione ed approvazione sono procedimenti equivalenti.
Il Viminale, con la circolare prot. n. 0000995 del 23 gennaio 2025 (qui il pdf), ha diramato alle Prefetture il parere dell’Avvocatura dello Stato, che si oppone alla distinzione tra “omologazione” e “approvazione” degli autovelox introdotta dalla Cassazione nell’aprile 2024.
L’Avvocatura sostiene che i due procedimenti (“omologazione” e “approvazione”) sono sostanzialmente identici, entrambi finalizzati a garantire la conformità degli strumenti di rilevazione della velocità agli standard tecnici. La differenza starebbe unicamente ai sensi dell’articolo 192, commi 2 e 3, del regolamento di esecuzione e attuazione del Codice, per il fatto che il citato regolamento ha codificato, o meno, le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, in riferimento agli strumenti di rilevazione della velocità. Per contrastare i numerosi ricorsi presentati dagli automobilisti, l’Avvocatura propone di provvedere tramite il deposito in giudizio della documentazione che dimostri questa equivalenza, inclusi i decreti di approvazione e omologazione di dispositivi simili.
Per garantire un’interpretazione uniforme, è stato istituito un tavolo tecnico presso il MIT con il Viminale, ANCI e altri enti, per definire le procedure per l’omologazione e il prototipo, la taratura e le verifiche di funzionalità dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici (articolo 201, comma 1 bis, lettere e) ed f) del codice della strada) per l’accertamento della violazione dei limiti massimi di velocità. Nel frattempo, le Prefetture dovranno attenersi alle linee guida dell’Avvocatura in sede di giudizio, utilizzando un modello di memoria difensiva predisposto a livello centrale (con anche allegato un prototipo di decreto di omologazione).
Febbraio 2025: la Cassazione cambia orientamento.
Il 5 febbraio 2025 arriva una nuova puntata sul tema, da parte della Cassazione. Riporto a questo proposito quanto il Comandante di Polizia Locale Marco Tozzi scrive su Linkedin.
La seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione ha depositato l’ordinanza n. 2857 in data 5 febbraio 2025 nella quale conferma la validità delle sanzioni adottate a seguito di accertamenti sulla velocità condotti con dispositivi autorizzati e per i quali è stato rilasciato un certificato di taratura in corso di validità.
Sul punto si è recentemente espresso anche il Ministero dell’Interno in forza di un parere dell’Avvocatura di Stato. Come noto la querelle è nata con la pubblicazione dell’ordinanza n. 10505 del 18/04/2024 della stessa seconda sezione civile della Cassazione in cui si precisava che è necessaria l’omologazione dei dispositivi. Il Ministero ha rilevato che in questi giudizi la Corte non disponeva dei documenti di approvazione e taratura in quanto non depositati.
La Corte ha rilevato che le autorizzazioni ministeriali e la certificazione di taratura comprovano il regolare funzionamento, che la certificazione di taratura conferma la funzionalità dello strumento, che la segnaletica fissa di preavviso assicura adeguatamente la regolare rilevazione di velocità (precisando che nessuna norma impone che la postazione mobile di rilevamento debba essere preannunciata da segnaletica mobile).
In definitiva la Corte, avendo a disposizione tutti i documenti relativi allo strumento di rilevazione, ha confermato che i dispositivi approvati e soggetti a taratura sono idonei ad accertare la velocità; d’altro canto l’omologazione e l’approvazione sono di competenza della medesima autorità amministrativa, ovvero il Ministero dei trasporti, come prevede l’art. 345 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento C.d.S.) e la validità dell’accertamento è data dalla taratura periodica e dal verbale di funzionalità.
In questi mesi molte amministrazioni si sono interrogate sul da farsi, ma è emerso in modo chiaro che monitorare la velocità, soprattutto nei centri urbani, è un’attività preventiva, finalizzata alla sicurezza degli utenti della strada, in particolare di quelli che il Codice (art. 3) chiama utenti vulnerabili.
In Italia, è noto, al momento non esistono dispositivi omologati ed è in corso un tavolo tecnico tra vari Dicasteri e soggetti istituzionali per definire un decreto di omologazione, ma di certo la soluzione non è disattivare i dispositivi di controllo, visti i numeri dell’incidentalità dello scorso anno soprattutto di pedoni e ciclisti. Nel resto d’Europa i misuratori non sono preannunciati con segnaletica dedicata: se superi i limiti sai che puoi essere sanzionato.
L’ordinanza di ieri, 5 febbraio, fa chiarezza e consente di operare secondo i principi generali del Codice della Strada (art. 1): «La sicurezza e la tutela della salute delle persone nonché la tutela dell’ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato».
Ulteriore novità: pare essere quasi pronto il nuovo Decreto per fare una volta per tutte chiarezza sul tema.
Febbraio 2025: il nuovo Decreto “omologherebbe” in automatico gli autovelox approvati dal 2017 in poi.
Riporto il testo integrale della risposta fornita dal Governo (nella persona di Tullio Ferrante) all’Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03521, relativa all’iter procedurale del nuovo Decreto che dovrebbe mettere ordine sul tema.
Ringrazio gli onorevoli interroganti per il quesito posto, che mi consente di informarvi sull’avvenuta chiusura dei lavori del tavolo tecnico che si è insediato il 25 novembre 2024.
Gli onorevoli interroganti citano una circolare del Ministero dell’interno fondata su un parere dell’Avvocatura generale dello Stato che, in sostanza, considera equivalenti i procedimenti di omologazione e approvazione dei dispositivi per l’accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità.
Al riguardo, preciso che il tavolo si è insediato proprio con l’obiettivo di rinvenire – previo confronto tra tutti gli attori coinvolti (ANCI, Ministero dell’interno e Ministero delle imprese e del made in Italy) – soluzioni equilibrate, anche nell’ottica di garantire che gli autovelox siano utilizzati esclusivamente in chiave di prevenzione e deterrenza all’interno di un quadro normativo certo, con un sistema sanzionatorio adeguato, che garantisca sempre il diritto alla difesa dei cittadini.
Ricordo che questa è stata la linea di condotta seguita dal MIT con il decreto ministeriale dell’11 aprile 2024 relativo alle modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni ai limiti massimi di velocità.
Il suddetto tavolo tecnico, a valle delle riunioni tenutesi il 18 dicembre 2024 ed il 15 gennaio 2025, ha predisposto uno schema di decreto che, dopo anni di attesa, cerca di fornire criteri chiari e univoci sui requisiti tecnici di omologazione che gli autovelox devono soddisfare, superando quindi le incertezze derivanti dalle oscillazioni nelle interpretazioni giurisprudenziali e amministrative.
Nel merito, i criteri di omologazione individuati nello schema di decreto sono volti a garantire la massima affidabilità e precisione delle misurazioni effettuate dagli autovelox, al fine di ridurre errori di rilevazione e disallineamenti tra un dispositivo e l’altro, in continuità con quanto già previsto dal decreto del MIT n. 282 del 2017. Ne deriva che i dispositivi approvati dal 2017 in poi risultano coerenti con i requisiti di omologazione individuati dallo schema di decreto.
In coerenza con tale scelta, è stato definito anche il regime transitorio, che ovviamente dovrà garantire su tutti i dispositivi utilizzati dagli enti proprietari delle strade gli stessi livelli di affidabilità e precisione richiesti ai fini dell’omologazione.
Lo stesso decreto prevede anche la possibilità di condurre ispezioni da parte di organismi autorizzati dal Ministero, preventivamente accreditati dall’ente certificatore Accredia, in modo da rendere quanto più possibile rispondente la conformità del singolo dispositivo prodotto al prototipo omologato.
Lo schema di decreto sarà inviato nei prossimi giorni al Ministero delle imprese e del made in Italy anche per l’avvio della procedura di notifica alla Commissione europea nell’ambito del sistema di informazione sulle regolamentazioni tecniche (cosiddetto TRIS), trattandosi di misure tecniche che sono destinate ad incidere sul mercato interno.
La mia opinione sul tema.
Non condivido le critiche che vedono gli autovelox come strumenti dei Comuni per “fare cassa”. Gli autovelox fissi, infatti, non possono essere installati in autonomia dai Comuni: la loro collocazione su strade extraurbane secondarie e su strade urbane di scorrimento richiede l’autorizzazione della Prefettura, l’organo che rappresenta il Governo sul territorio. Questo processo normativo assicura che l’installazione avvenga nel rispetto di criteri oggettivi e specifici.
Gli autovelox non sono semplici strumenti punitivi, ma un mezzo fondamentale per garantire il rispetto delle regole. Controllare e sanzionare le infrazioni non è solo un deterrente: senza controlli e conseguenze, le norme perderebbero la loro efficacia. Tuttavia, è fondamentale che l’installazione e l’operatività degli autovelox, così come la definizione dei limiti di velocità, siano basate su criteri oggettivi, tenendo conto delle caratteristiche delle strade e del traffico.
Capisco infine la frustrazione di chi riceve una multa, ma è inaccettabile che questa si traduca in atti di vandalismo contro gli autovelox. Distruggere infrastrutture pubbliche non solo è illegale, ma anche profondamente incivile. Il rispetto delle norme e delle infrastrutture è un pilastro fondamentale di una società civile, e la sicurezza stradale ne è una componente chiave. Questo il mio pensiero rispetto ai vandali che si etichettano come “Fleximan”.
Come posso supportare i Comuni.
Navigare nel complesso quadro normativo e giurisprudenziale legato agli autovelox può essere difficile per i Comuni, ma rappresenta anche un’opportunità per rafforzare la sicurezza stradale e rispondere in modo concreto alle esigenze dei cittadini. Con l’aumento delle richieste di trasparenza e delle verifiche richieste dalla normativa, diventa essenziale affidarsi a competenze specifiche per preparare relazioni tecniche complete e ben documentate.
Con il team e le metodologie di Trafficlab posso supportare i Comuni in ogni fase del processo, offrendo servizi mirati come:
- Monitoraggi puntuali del traffico, per raccogliere dati aggiornati e oggettivi sul traffico circolante e sulle velocità rilevate.
- Analisi di incidentalità sull’intera rete stradale comunale, a partire dai dati storici.
- Redazione di relazioni tecniche dettagliate, in linea con le disposizioni normative, per adempiere ai requisiti richiesti dalle Prefetture per l’installazione di nuovi autovelox (ed evitare ad esempio quanto successo a Treviso, dove la prefettura ha respinto le richieste di 26 Comuni a causa di una istruttoria ritenuta poco solida).
Se fai parte di una amministrazione comunale o di una Polizia Locale e vuoi capire come migliorare la sicurezza stradale nel tuo territorio o presentare richieste di autorizzazione per nuovi autovelox in modo efficace, contattami pure!