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La circolazione in sicurezza di persone e veicoli in azienda: perché è importante avere un piano di viabilità interna.


La progettazione e l’implementazione dei piani di viabilità aziendale per piazzali, stabilimenti e magazzini è di fondamentale importanza per ridurre il rischio sul lavoro. Non c’è un obbligo di legge specifico che prescrive la redazione di un piano di viabilità aziendale, ma averlo aiuta a ridurre le inefficienze, gli infortuni, ed il rischio per l’azienda di essere riconosciuta responsabile in eventuali procedimenti giudiziari. Ve ne parlo in questo articolo, con alcuni esempi tratti da casi reali.


Premessa

La viabilità interna rappresenta un aspetto fondamentale della sicurezza nei luoghi di lavoro, specialmente quando si parla di aziende del comparto industriale e produttivo, aventi circolazione “interna” di veicoli e persone. Come evidenziato in diverse sentenze giurisprudenziali, gli investimenti in piani di viabilità interna possono fare la differenza in termini di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La complessità dei siti industriali e produttivi rende quindi particolarmente importante la corretta gestione dei flussi veicolari interni, composti sia da mezzi di servizio (come i carrelli elevatori) che da veicoli esterni, che accedono quotidianamente al sito per il carico e lo scarico di materie prime, prodotti, reagenti, ecc. A questi si aggiungono poi i veicoli dei dipendenti e dei visitatori che hanno la possibilità di accedere agli spazi interni del sito in questione.

Exhall: Hanson Premix ready mixed concrete plant

Mi occupo da tempo di progetti in questo ambito. Progetti che, spesso, nascono solo a seguito di eventi sfortunati (ma anche prevedibili) come infortuni, che fanno prendere coscienza ai responsabili aziendali dei rischi che possono esserci da una scarsa attenzione al tema. Con questo post mi rivolgo quindi a tutte le realtà produttive che si riconoscono in questa situazione.

È obbligatorio dotarsi di un piano della viabilità interna?

Non c’è un obbligo di legge specifico che prescrive la redazione di un piano di viabilità aziendale, ma averlo è fortemente opportuno per le aziende che hanno una circolazione promiscua di persone e veicoli all’interno dei propri spazi. Giusto per farvi capire meglio: vi elenco le richieste che ho avuto da varie organizzazioni per le quali ho poi fatto questo tipo di consulenza negli ultimi anni.

  • Il caso più frequente per me è stato ricevere una richiesta di questo tipo: “avremmo bisogno di una consulenza per la messa in sicurezza della viabilità interna di sito, con definizione dello schema di circolazione interno, redazione di linee guida specifiche applicabili alla realtà in esame ed elaborazione del “Piano di Viabilità aziendale” in allegato al DVR di sito“. Nello specifico, ho fatto questo tipo di consulenza a due aziende del settore chimico, una distilleria, una azienda produttrice di ceramiche ed una produttrice di tubi rigidi e corrugati.
  • Ho ricevuto poi anche richieste più specifiche. Ad esempio, una azienda italiana che si occupa della realizzazione di impianti di cogenerazione e di produzione di energia da fonti tradizionali e rinnovabili mi ha chiesto di supportare la progettazione di un termovalorizzatore (da realizzare nel Regno Unito), attraverso la valutazione del rischio della viabilità interna e la definizione delle specifiche tecniche del sistema di gestione del traffico interno (automazione e segnaletica).
  • Un’altra richiesta specifica che ho ricevuto è pervenuta da parte di un grande gruppo internazionale specializzato nella produzione di macchinari per la movimentazione, il sollevamento e il movimento terra, interessato ad attività volte alla verifica delle operazioni di fissaggio dei carichi, con redazione di procedure di carico ed erogazione di formazione agli addetti al carico ed al trasporto.
  • E poi ci sono i casi delle aziende che mi hanno chiamato solo dopo (!) essere incappate in un evento infausto. Per uno dei maggiori gruppi italiani della grande distribuzione organizzata ho lavorato, ad esempio, per la messa in sicurezza della viabilità interna di magazzino e di piazzale presso un ipermercato (con definizione della segnaletica orizzontale e verticale e redazione di linee guida specifiche applicabili alla realtà in esame). E, per lo stesso gruppo, in un’altra occasione ho redatto una valutazione tecnico-normativa relativa alle circostanze di accadimento di un infortunio occorso ad un cliente in area di parcheggio (parlo quindi in questo caso di una perizia tecnica).
  • E, a proposito di perizie tecniche, per un importante operatore del settore trasporti e logistica mi è stato chiesto di effettuare una analisi delle circostanze occorse in occasione di un grave infortunio avvenuto nell’ambito della viabilità interna aziendale, con il coinvolgimento di trasportatori di ditte terze.

Un esempio di problematica da affrontare

Per dare un’idea della dimensione pratica della questione, riporto di seguito uno dei tanti quesiti che mi sono stati posti sulla materia, a cui ho dato risposta.

Nella nostra azienda, per la tipologia di prodotto, legato a singole commesse e non a “produzione per magazzino”, abbiamo difficoltà a definire zone di passaggio pedonali e per i carrelli elevatori. È possibile considerare tutta l’azienda come “zona mista” e dotare sia i mezzi che il personale di dispositivi che riducano il rischio di investimento? Se sì, quali dispositivi si possono utilizzare?

La risposta alla domanda è affermativa: in effetti, esistono varie situazioni in cui la circolazione e la presenza di mezzi e persone è totalmente promiscua. Mi rivolgo a chi è alle prese con questo tipo di problemi: quando ci sono pochi (o nulli) margini di intervento sul layout, cercate di potenziare gli aspetti di tipo comportamentale e procedurale, avvalendovi magari di dispositivi tecnologici avanzati.

Spetta qui soprattutto al RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) aziendale, di concerto con il Datore di Lavoro e con i “preposti” coinvolti, individuare le migliori soluzioni. Lo scopo è naturalmente rendere i soggetti “interferenti” (ad esempio carrelli elevatori ed operatori a piedi) reciprocamente consapevoli, in ogni momento, della presenza e dei movimenti di chi c’è nei paraggi. Ben venga quindi l’uso di dispositivi che favoriscono la percezione di tale presenza e di tali movimenti (dispositivi ottici, acustici, con bluetooth, ecc.), e, parallelamente, la rimozione di eventuali impedimenti a tale percezione (es. vietare l’uso di auricolari per l’ascolto della musica nelle situazioni in questione).

Le soluzioni possono essere tante e diverse, e vanno studiate in base al layout aziendale, alle modalità organizzative, al rischio valutato ed al budget che si vuole investire. Sulla materia esiste ampia documentazione in merito (redatta negli anni a cura di INAIL, delle ASL, ecc.), di cui consiglio la consultazione al fine di individuare caso per caso le soluzioni più adeguate. Senza trascurare naturalmente anche le migliori risorse “internazionali”, ed in primis il sito dello Health and Safety Executive (HSE – UK).

La viabilità interna ai siti aziendali

La gestione in efficienza ed in sicurezza dei flussi interni richiede quindi un livello di approfondimento specifico, allo scopo di analizzare le criticità presenti ed individuare le possibili soluzioni per la riduzione dei rischi per i lavoratori, con interventi che vanno al di là della “semplice” rispondenza alle disposizioni di legge ed alla conformità richiesta per impianti ed attrezzature.

Ad esempio, sono purtroppo frequenti gli infortuni (anche mortali) che avvengono durante le operazioni di carico e scarico delle merci, e che tipicamente coinvolgono anche persone appartenenti a ditte terze (come accade ad esempio nel caso dei trasportatori). Spesso queste circostanze non sono ben chiare ed evidenti ai datori di lavoro ed ai responsabili della sicurezza, e capita ad esempio di non predisporre adeguatamente i documenti di valutazione del rischio da interferenza (DUVRI). Per non parlare delle questioni relative a delimitazione degli spazi di lavoro, autorizzazione ad accessi ed operazioni, definizione di procedure di lavoro, ecc. Ma le conseguenze possono essere molto gravi, sia per i malcapitati che per i datori di lavoro.

Il Testo Unico per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08) tocca la questione nel Titolo II (Luoghi di lavoro) e nel corrispondente Allegato IV (Requisiti dei luoghi di lavoro), definendo requisiti relativi a vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi, ma solo a livello di indicazioni generali, con poche misure “specifiche” da seguire. Gli RSPP aziendali alle prese con la messa in sicurezza di layout e percorsi interni necessitano quindi spesso di ulteriori approfondimenti. Tale attività, per le aziende che la implementano, può essere inquadrata ai sensi del D. Lgs 81/2008 come una valutazione specifica del “rischio da circolazione interna dei veicoli” relativamente alla sede aziendale. E, analogamente, l’insieme degli interventi migliorativi poi individuati può essere visto come il “Piano delle Misure di Adeguamento” relativo al rischio in questione.

Caso particolare: un carrello elevatore può circolare su strada pubblica?

I carrelli elevatori possono circolare su strade pubbliche, ma questa possibilità è regolamentata da norme specifiche per garantire la sicurezza stradale e la conformità alle leggi. In generale, per un uso regolare, i carrelli devono essere immatricolati come macchine operatrici presso la Motorizzazione Civile e dotati di dispositivi obbligatori, come luci, freni, specchietti e segnalazioni visive e sonore. Inoltre, devono rispettare i limiti di sagoma, massa e velocità previsti dal Codice della Strada.

Per un utilizzo saltuario su strada pubblica, ad esempio per brevi spostamenti, non è necessaria l’immatricolazione, ma si deve ottenere un’autorizzazione annuale. In questo caso, il carrello deve essere dotato di specifiche attrezzature di sicurezza, come proiettori anabbaglianti accesi, luci lampeggianti gialle e pannelli retroriflettenti. Inoltre, la marcia deve avvenire a una velocità massima di 10 km/h e con l’assistenza di personale a terra per garantire la sicurezza dell’operazione. Vi consiglio a questo proposito di consultare il Decreto Dirigenziale – 14/01/2014 – n. 752 – Carrelli per brevi spostamenti.

In entrambi i casi, l’obiettivo principale è minimizzare i rischi per il conducente, i pedoni e gli altri veicoli, adottando misure preventive e strumenti di segnalazione adeguati. Queste disposizioni permettono un uso sicuro dei carrelli elevatori su strada, sia per necessità operative regolari che per situazioni occasionali.

I rischi ai sensi del D.Lgs 231/2001

Capita inoltre talvolta di leggere notizie relative ad aziende che, a seguito degli accertamenti scaturiti da un infortunio, ricevono una contestazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 a causa della “mancata predisposizione di una viabilità sicura nel piazzale esterno”. Mi permetto di dare dei suggerimenti a Datori di Lavoro, RSPP ed HSE manager di aziende con veicoli circolanti nei piazzali.

Non basta disegnare a terra qualche striscia “a buon senso” per delimitare le corsie veicolari o indicare gli attraversamenti pedonali (per quanto sia il minimo sindacale). Questo può magari disinnescare il rischio di una contestazione ai sensi del Decreto 231, ma influisce poco sulla probabilità di accadimento di un infortunio. Occorre invece condurre uno studio in modo appropriato, attraverso un vero e proprio audit specialistico che riguardi le misure organizzative in essere (procedure, istruzioni, informative, ecc.), le tecnologie anticollisione eventualmente già presenti e la specifica situazione nelle diverse aree della viabilità interna. A seguito delle risultanze di tali verifiche si valuterà poi come intervenire per ognuno dei punti indicati, lavorando quindi sull’adeguamento delle misure organizzative, sull’implementazione delle tecnologie più adatte e sulla messa in sicurezza dei punti critici della viabilità interna.

A proposito di quest’ultimo punto, sottolineo che nei casi più complessi non ci si debba limitare solo alla definizione ed implementazione di misure “puntuali” (es. segnaletica a terra, barriere di protezione, ecc.), ma si può intervenire a livello più ampio, con un vero e proprio progetto di ridefinizione degli schemi interni di circolazione dei veicoli. Progetto che segue diversi criteri, tra cui ad esempio: la riduzione delle percorrenze dei mezzi pesanti all’interno del sito, l’eliminazione (per quanto possibile) delle manovre di retromarcia, la riallocazione di aree particolari (es. isole ecologiche, zone di stoccaggio, ecc.). Parlo di interventi che possono essere molto efficaci nel caso di ampi spazi esterni in cui si effettua lo stoccaggio di materie prime o prodotti finiti di qualsiasi tipologia, e dove le vie di circolazione sono sostanzialmente “ricavate” tra i corridoi che si generano tra i blocchi di materiale stoccato.

Conclusioni

L’adozione di un piano di viabilità aziendale testimonia una solida cultura della sicurezza ed una visione proattiva verso la prevenzione dei rischi. Come vi ho illustrato attraverso esempi concreti e testimonianze dirette, le implicazioni di una gestione oculata dei flussi di persone e veicoli all’interno degli spazi lavorativi vanno ben oltre la mera conformità legislativa, influenzando positivamente la produttività, l’efficienza operativa e la reputazione aziendale. È quindi essenziale che ogni realtà, indipendentemente dalle sue dimensioni o dal settore di appartenenza, riconosca l’importanza di investire risorse, tempo e competenze nella definizione di strategie di viabilità interna che mettano al primo posto la sicurezza di tutti gli attori coinvolti.

Uno studio completo per la riprogettazione della viabilità interna, nei casi più complessi, può durare diverse settimane, ma i benefici sono evidenti sia per la sicurezza delle persone che per l’efficienza dei processi, con una importante riduzione di tempi e costi. Comprendo la prudenza di molte aziende rispetto ad un lavoro impegnativo come quello descritto, ma ricordo i rischi a cui si va incontro (per la sicurezza delle persone e per l’operatività dell’azienda).

E comunque, si può sempre lavorare per passi successivi: quantomeno, iniziate con un audit specialistico sulla viabilità interna, e poi si valuterà cosa fare!


Per approfondire:

Qui altri miei post sul tema:

Qui un mio articolo su una rivista di settore:

Qui, infine, un articolo su PuntoSicuro.it in cui si citano sentenze specifiche con condanne ai danni dei datori di lavoro per inosservanze in tema di sicurezza nel contesto della viabilità interna.


Sentiamoci!